Mandato Professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Parti
Oggetto dell'incarico
Con il presente atto il Committente conferisce al sopra generalizzato Professionista l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP esterno), ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'unità produttiva del Committente identificata al recapito di cui sopra.
Durata
L'incarico decorre dal — e scade il —, salvo recesso secondo le condizioni generali.
Corrispettivo e pagamenti
Il compenso annuo per l'incarico è determinato in € 0,00, oltre IVA di legge e spese vive.
Il pagamento avverrà con cadenza —, per un totale di — rata/e annue. La fatturazione seguirà la medesima cadenza salvo diverso accordo scritto.
Delega
Delega senza portafoglio: l'RSPP svolge funzioni di consulenza e supporto al Datore di Lavoro, privo di autonomi poteri di spesa o gestione; le determinazioni organizzative e gli stanziamenti restano in capo al Datore di Lavoro (art. 17 e 18, D.Lgs. 81/2008).
Premesse
Il Datore di Lavoro conserva gli obblighi indelegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (tra cui la valutazione di tutti i rischi e la nomina dell'RSPP). L'RSPP, ai sensi dell'art. 33, presta attività di consulenza e supporto tecnico-organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le premesse formano parte integrante del presente mandato.
Compiti del RSPP (art. 33 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (artt. 28–29, 33).
- Elaborazione di misure preventive e protettive e dei relativi sistemi di controllo (art. 33, lett. b).
- Elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali (art. 33, lett. c).
- Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (artt. 36–37).
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza e alla riunione periodica (art. 35).
- Fornitura di informazioni ai lavoratori (art. 33, lett. e) e supporto al Datore di Lavoro e ai dirigenti/preposti (art. 18).
- Supporto alla redazione/aggiornamento del DVR e dei DUVRI, ove applicabile (artt. 28–29, 26).
- Supporto nella gestione degli appalti e nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (art. 26).
- Supporto all'organizzazione delle misure di emergenza, lotta antincendio e primo soccorso (artt. 43–46; D.M. 2/9/2021 antincendio).
- Analisi incidenti, mancati incidenti e infortuni, con individuazione di azioni correttive.
- Assistenza tecnica alla sorveglianza sanitaria in coordinamento con il Medico Competente (artt. 18, 25, 41).
- Verifica documentale del sistema di gestione della sicurezza e supporto all'eventuale modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.
- Reportistica periodica al Datore di Lavoro sugli esiti delle attività e sullo stato di attuazione delle misure.
Resta inteso che l'RSPP non dispone di poteri gestionali o disciplinari e non sostituisce il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti nelle rispettive responsabilità.
Condizioni Generali del Servizio
Art. 1 — Definizioni e riferimenti
Per «Committente» si intende il soggetto indicato in epigrafe e per «Professionista» l'RSPP esterno incaricato. Il presente mandato è regolato dal diritto italiano, con specifico rinvio al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al D.Lgs. 231/2001, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Art. 2 — Oggetto
Il Professionista svolge le attività di cui all'art. 33 D.Lgs. 81/2008 e ulteriori attività specifiche eventualmente concordate per iscritto. Restano in capo al Datore di Lavoro gli obblighi indelegabili di cui all'art. 17.
Art. 3 — Durata
La durata è quella indicata in frontespizio. In assenza di disdetta con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della scadenza, il mandato potrà rinnovarsi tacitamente di anno in anno, salvo diversa pattuizione scritta.
Art. 4 — Corrispettivi, spese e pagamenti
Il compenso è quello indicato, oltre IVA e spese vive documentate (trasferte, diritti, bolli, oneri di terzi). I pagamenti seguiranno la cadenza concordata. Il ritardo superiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla scadenza comporta la sospensione delle attività, ferma la maturazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
Art. 5 — Obblighi del Committente
- Fornire informazioni veritiere e complete su processi, organizzazione, luoghi e attrezzature di lavoro.
- Garantire l'accesso del Professionista a stabilimenti, reparti e documenti necessari.
- Assicurare adeguate risorse e mezzi per l'attuazione delle misure individuate (art. 18 D.Lgs. 81/2008).
- Attuare senza ritardo le misure di prevenzione e protezione indicate nei documenti prodotti.
- Convocare la riunione periodica (art. 35) ove dovuta e mantenere i rapporti con RLS e Medico Competente.
Art. 6 — Limiti dell'incarico e responsabilità
Il Professionista opera quale consulente privo di autonomi poteri decisionali e disciplinari. Resta inteso che la responsabilità penale e amministrativa per l'osservanza delle norme di prevenzione e protezione grava sui soggetti a ciò obbligati dalla legge (in primis il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti, artt. 17–19 D.Lgs. 81/2008). Il Professionista risponde nei limiti della propria colpa professionale per le attività espressamente affidate e nei limiti del compenso percepito, fatto salvo il dolo.
Art. 7 — Delega
Delega senza portafoglio. L'eventuale attribuzione di «delega con portafoglio» deve risultare da atto scritto separato recante l'indicazione dei poteri, dei limiti di spesa e delle risorse assegnate, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008).
Art. 8 — Subfornitura e collaboratori
Il Professionista può avvalersi di collaboratori di fiducia per specifiche attività, restando responsabile del coordinamento. L'eventuale subappalto di attività principali richiede il previo consenso scritto del Committente.
Art. 9 — Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni confidenziali di cui vengano a conoscenza. Gli obblighi di riservatezza permangono per 5 (cinque) anni dalla cessazione del rapporto.
Art. 10 — Trattamento dei dati personali
Le parti si danno reciprocamente informativa ai sensi degli artt. 13–14 del Reg. (UE) 2016/679. Qualora il Professionista tratti dati personali quale titolare autonomo (es. anagrafiche dei referenti), si impegna a rispettare la normativa vigente. Qualora dovesse trattare dati per conto del Committente, le parti stipuleranno apposito accordo di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
Art. 11 — Proprietà dei documenti
Report, DVR e altra documentazione prodotta nell'ambito dell'incarico sono destinati all'uso interno del Committente e non possono essere divulgati a terzi se non nei limiti di legge o per adempimenti obbligatori.
Art. 12 — Inadempimento, sospensione e recesso
In caso di grave inadempimento, la parte adempiente potrà diffidare l'altra a mezzo PEC assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. Decorso inutilmente tale termine, il contratto potrà essere risolto. Ciascuna parte può recedere ad nutum con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Restano dovuti i compensi maturati sino alla cessazione.
Art. 13 — Forza maggiore
Nessuna responsabilità è ascrivibile alle parti per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore o caso fortuito (es. calamità, scioperi generali, provvedimenti dell'Autorità, epidemie) per il tempo in cui ne perdurano gli effetti.
Art. 14 — Anticorruzione e 231
Il Committente dichiara di adottare e mantenere comportamenti conformi ai principi del D.Lgs. 231/2001 e, se presente, al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; il Professionista si impegna a cooperare in buona fede alla loro attuazione.
Art. 15 — Comunicazioni
Le comunicazioni rilevanti ai fini del presente contratto avverranno a mezzo PEC: Committente —; Professionista —.
Art. 16 — Foro competente
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro del luogo della sede legale del Committente, salvo norme inderogabili diverse.
Sottoscrizione
Letto, confermato e sottoscritto.
—
Il legale rappresentante: — —
— — —
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt.: 3 (durata), 4 (corrispettivi, spese e pagamenti), 6 (limiti e responsabilità), 7 (delega), 8 (subfornitura), 12 (inadempimento e recesso), 13 (forza maggiore), 16 (foro competente).