Obblighi del medico competente

Nello svolgimento della sua attività il Medico Competente ha degli obblighi. Vediamo insieme quali sono e come sono disciplinati.

Quale normativa disciplina i compiti del Medico competente?

Gli obblighi del Medico Competente, nello svolgimento della sorveglianza sanitaria aziendale, sono disciplinati dall’art. 25 del D.Lgs 81/08.

Quali sono gli obblighi del Medico competente previsti dalla legge?

I principali obblighi del medico aziendale sono i seguenti:
  • collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;
  • programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria;
  • inviare all’Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio;
  • fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria;
  • informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno;
  • partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.
  • Inoltre l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 introduce un nuovo obbligo: “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
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