Chi deve rispettare la NIS 2 ?
Chi rientra nell'ambito del perimetro della Direttiva Nis 2
Sono tre i criteri da considerare per effettuare l’analisi sull’ambito di applicazione soggettivo della NIS 2. Tali criteri sono:
- il criterio del dimensionamento: le società in perimetro NIS2 sono, ai sensi dell’art. 2 par. 1, quelle qualificate come medie imprese o quelle che superano i massimali delle medie imprese;
- il criterio del settore merceologico: l’art. 2 par. 1 della NIS2 si applica ai soggetti pubblici o privati delle tipologie di cui all’Allegato I o II della presente Direttiva. Tali allegati presentano i settori merceologici da considerare per quanto riguarda l’applicazione della NIS2, distinguendo tra settori ad alta criticità (Allegato I) e altri settori critici (Allegato II). Si osserva che, tendenzialmente, i soggetti rientranti nei settori dell’Allegato I sono considerati come soggetti essenziali, mentre i soggetti rientranti nell’Allegato II sono considerati come soggetti importanti. Tuttavia, ai sensi della Direttiva, la Commissione si riserva di determinare un elenco preciso di soggetti essenziali e importanti entro il 17 aprile 2025.
- il criterio della territorialità: i soggetti pubblici o privati appartenenti alle tipologie di cui all’Allegato I o II della Direttiva qualificati come medie imprese o più e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all’interno dell’Unione europea rientrano nell’ambito di applicazione della NIS2.
- media impresa: occupa meno di 250 persone, e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.